La Forza maggiore in diritto polacco e italiano, e nelle più rilevanti convenzioni internazionali.

La diffusione del coronavirus sta purtroppo devastando non solo gli organismi umani, ma anche molti rami dell’economia. Trasporti, turismo, commercio internazionale, sport e intrattenimento sono solo alcuni dei settori che stanno già subendo gli effetti della pandemia. Gli imprenditori affrontano sfide senza precedenti, in cui intere catene di approvvigionamento si inceppano, soprattutto a livello internazionale, e la domanda di prodotti e servizi in alcuni casi scende d’improvviso quasi a zero.

Lo scopo di questo articolo è analizzare la situazione giuridica di un imprenditore vincolato da accordi commerciali con aspetti transfrontalieri, ossia conclusi con imprenditori con sede in altri Paesi, e che sta affrontando l’impossibilità di eseguirli a causa di un evento di forza maggiore.

Vale la pena ricordare che la valutazione legale di un determinato evento e dei suoi effetti dovrebbe essere effettuata sulla base della legge applicabile a un determinato rapporto giuridico. Perché è importante determinare la legge applicabile e identificare gli standard che verranno applicati? Perché sistemi giuridici diversi e leggi diverse possono regolare in modo diverso (spesso in maniera sfumata) gli effetti del default e il verificarsi della forza maggiore.

Quale sarà la legge applicabile?

Nella maggior parte dei casi, la legge applicabile al rapporto giuridico sarà la legge scelta dalle parti. Se ad esempio gli imprenditori hanno concordato (esplicitamente e inequivocabilmente) che la legge applicabile al rapporto giuridico tra loro sarà la legge polacca, allora il tribunale giudicante, anche se è un tribunale di un altro Paese, dovrà generalmente rispettare questa scelta.

Tuttavia, in assenza di una scelta della legge applicabile, l’autorità giudiziaria determinerà autonomamente la legge applicabile sulla base delle norme sul conflitto di leggi, vale a dire delle regole che stabiliscono quale sistema giuridico sia applicabile per la valutazione di un determinato rapporto giuridico.

Nell’Unione Europea, nel caso delle obbligazioni contrattuali, tali norme sono contenute nel regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). La regola generale, che si riflette nelle disposizioni del presente regolamento, è che la legge applicabile a un determinato rapporto giuridico sarà la legge del Paese in cui si svolge la prestazione tipica di quel rapporto. Ad esempio, il contratto di vendita di beni è regolato dalla legge del Paese in cui il venditore ha la residenza abituale e il contratto per la prestazione di servizi è regolato dalla legge del Paese in cui il prestatore di servizi ha la residenza abituale. Tuttavia, il regolamento prevede una serie di disposizioni ed eccezioni specifiche.

Nel caso di contratti commerciali conclusi con imprenditori di Paesi al di fuori dell’Unione Europea, ad esempio la Cina, la legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base di accordi bilaterali o multilaterali che vincolano la Polonia e i singoli Paesi, o sulla base delle norme sul conflitto di leggi applicabili presso il Paese in cui ha sede il tribunale competente (nel caso della Polonia si tratta della legge sul Diritto internazionale privato del 4 febbraio 2011).

Norme a carattere sovranazionale

A volte, tuttavia, un determinato rapporto giuridico sarà regolato dal diritto internazionale. Nel nostro caso, assumeranno rilevanza in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (CISG) e la Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956 (CMR).

Se le condizioni per l’applicazione di queste Convenzioni sono soddisfatte (e ciò avverrà nella maggior parte dei casi quando ci occupiamo del trasporto internazionale all’interno dell’Unione Europea o della vendita internazionale di merci all’interno dell’Unione Europea), le loro disposizioni avranno (almeno nel sistema delle norme di legge polacche) priorità rispetto al diritto nazionale.

In conformità con la Convenzione CMR, di norma, il corriere è responsabile della perdita totale o parziale della merce o del suo danneggiamento occorso tra il momento dell’accettazione della merce e la consegna, nonché del ritardo nella consegna. Tuttavia, il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l’avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, o a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare. (art. 17 cpv. 2).

Alla luce delle disposizioni della Convenzione CMR, il vettore avrà la possibilità di essere esonerato dalla responsabilità per ritardi derivanti, ad esempio, dalla chiusura dei confini a causa della pandemia di coronavirus. Indubbiamente, si tratta di circostanze che il vettore non ha potuto evitare e le cui conseguenze non possono essere prevenute.

Norme analoghe sono previste dalla Convenzione CISG. Secondo le sue disposizioni, ” Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta a un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere che la prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ch’essa la prevenisse o la superasse o che ne prevenisse o superasse le conseguenze „(Articolo 79, paragrafo 1).

Tale ostacolo può essere senza dubbio la pandemia di coronavirus e le relative conseguenze sotto forma, ad esempio, di un divieto di esportazione di respiratori e cardiomonitor e di restrizioni all’esportazione di maschere protettive, tute e preparati per la disinfezione (vedi il Regolamento del Ministro della Salute del 13 marzo 2020 sulla dichiarazione nel territorio della Repubblica di Polonia dello stato di minaccia epidemica).

Tali divieti saranno trattati come circostanze indipendenti dalla volontà del commerciante, imprevedibili e al di fuori del suo controllo, che libereranno il professionista dagli effetti negativi dell’inadempimento di un obbligo ai sensi di un accordo internazionale per la vendita di beni.

Tuttavia, va ricordato che ai sensi della Convenzione CISG, l’esonero dalla responsabilità si applica solo durante la durata dell’impedimento e che l’ostacolo nell’esecuzione dell’obbligazione e le sue conseguenze devono essere immediatamente comunicati all’altra parte, pena la responsabilità per il danno risultante dalla mancata comunicazione dell’altra parte.

La forza maggiore nel diritto polacco

La legge polacca non definisce il concetto di „forza maggiore”, sebbene alcune disposizioni lo utilizzino (cfr. l’articolo 121, sub 4, del codice civile o l’articolo 65, comma 2, della legge sui trasporti). Tuttavia, si presume che si tratti di un evento straordinario, esterno e impossibile da prevenire.

Nella maggior parte dei contratti gli imprenditori includono clausole sulla forza maggiore, che prevedono in quali casi l’evento deve essere classificato come tale e quali sono gli effetti di tale evento, ossia se l’imprenditore sia temporaneamente esonerato dall’obbligo di fornire la prestazione, se sia responsabile per i danni derivanti dall’inadempimento o se il contratto sia risolto senza preavviso in caso di impossibilità permanente di fornire la prestazione per causa di forza maggiore.

In assenza di tale clausola nel contratto e ove sia applicabile la giurisdizione della legge polacca, e purché il rapporto giuridico non sia regolato da norme sovranazionali, si applicheranno le disposizioni del codice civile, compresi l’art. 475 e l’art. 495 per quanto riguarda le conseguenze dell’impossibilità sopravvenuta ed incolpevole di fornire una prestazione, o l’art. 471 del codice civile che prevede in linea di principio la responsabilità per danni da inadempimento o incorretto adempimento di una obbligazione, a meno che il debitore non possa dimostrare di non essere responsabile per la loro causazione.

La forza maggiore nel diritto italiano

Diverse sono le norme del codice civile italiano che fanno riferimento al termine „forza maggiore” , tra cui l’art. 1467 c.c. che riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

Tale norma, che trova applicazione nel caso di contratti ad esecuzione continuata, periodica, o differita (c.d. contratti di durata), prescrive infatti che nel caso in cui la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa a causa del verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili estranei alla sfera d’azione del debitore, la parte che deve fornire tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, dando prova del fatto da cui deriva l’eccesiva onerosità e della sua derivazione dagli avvenimenti straordinari e imprevedibili.

La valutazione dell’onerosità come eccessiva in caso di disaccordo tra le parti, spetta al giudice; essa, in ogni caso, deve essere sopravvenuta rispetto al momento della stipula dell’accordo e risulta irrilevante se chi la invoca è già in ritardo con il suo adempimento ed è quindi in mora.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale la risoluzione è domandata, può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

L’articolo 1256 c.c. inoltre dispone che l’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diviene impossibile e, laddove l’impossibilità risulti solamente temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’esecuzione della prestazione finché tale impossibilità perduri. Tra le cause invocabili ai fini dell'”impossibilità della prestazione” ex art. 1256 c.c., devono ricomprendersi gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità (legislativa, amministrativa, giudiziaria). Di fatto, si sostanziano in provvedimenti legislativi o amministrativi, scanditi da interessi generali, che rendono impossibile la prestazione, e ciò a prescindere dalla condotta tenuta dalla parte obbligata. Si tratta dunque di circostanze che operano quali esimenti della responsabilità della parte debitrice, all’infuori delle previsioni contrattuali vigenti. L’intervento dell’ordine delle autorità, comunque, non comporta automaticamente l’esonero di responsabilità del debitore, dovendosi valutare se l’atto amministrativo o la sopravvenienza normativa fossero effettivamente imprevedibili al momento dell’assunzione dell’obbligazione e siano effettivamente non contrastabili al momento dell’adempimento attraverso oneri economici ragionevoli (non sproporzionati). Si richiede dunque la prova che il debitore abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, chiaramente, nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso.

Di conseguenza per verificare se nel singolo contratto si possa invocare la sussistenza dell’impossibilità o delle cause di forza maggiore al fine di rifiutare il pagamento di prestazioni non corrisposte o viceversa di dover fornire prestazioni divenute impossibili o eccessivamente onerose, a causa dell’emergenza coronavirus, vanno esaminate le seguenti circostanze contrattuali:

  • l’applicabilità della legge italiana
  • natura e modalità di esecuzione della prestazione
  • la presenza di clusole che stabiliscono chi sopporta il rischio dell’impossibilità della prestazione (in particolare nei contratti tra imprenditori/professionisti)
  • la prevedibilità della causa di impossibilità/forza maggiore in relazione al singolo contratto
  • la presenza di clausole che consentano soluzioni alternative all’adempimento, in termini ragionevoli, o la possibilità di contrattare autonomamente tali soluzioni modificando il contratto.

Raccomandiamo in conclusione ai soggetti che intendano contestare l’esecuzione di un contratto o che abbiano difficoltà nell’adempiere con regolarità e puntualità alle proprie obbligazioni, di comunicare alla controparte le suddette difficoltà al fine di negoziare soluzioni alternative o di concordare la risoluzione del contratto.

Avv. Domenico Di BiscegliePartner, Italian Desk